IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo delle universita';
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
concernente  l'approvazione  del  piano di sviluppo delle Universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15;
  Visto il decreto ministeriale  del  31  gennaio  1992,  concernente
l'autorizzazione alle Universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 ottobre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1992, con il quale  e'  stato
approvato  l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario
in giornalismo;
  Visto il decreto rettorale del 5 aprile 1991 di  istituzione  della
scuola  diretta a fini speciali in storia e tecnica del giornalismo e
delle comunicazioni di massa;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di magistero in data 5 marzo 1992,  dal  consiglio  di
amministrazione in data 10 marzo 1992 e del senato accademico in data
12 marzo 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  dichiarazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  17 giugno 1992 che autorizza
l'Universita' di Genova ad attivare corsi  di  diploma  universitario
per l'anno accademico 1992-93;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 15
settembre 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli da 621 a 627, relativi  all'ordinamento  della  scuola
diretta  a  fini speciali in storia e tecnica del giornalismo e delle
comunicazioni di massa vengono soppressi.